Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto della tutela riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione alla famiglia fondata sul matrimonio, disciplina i diritti, le responsabilità e le facoltà spettanti ai soggetti componenti una unione di fatto, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
      2. Per unione di fatto si intende una relazione affettiva tra due persone maggiorenni e non interdette, che convivono stabilmente e che, nell'ambito di tale convivenza, si sono impegnate ad assicurarsi reciproca solidarietà e assistenza morale e materiale, nonché a garantire mantenimento, istruzione e formazione agli eventuali figli comuni.
      3. Sono applicabili, ai figli eventualmente nati da precedenti unioni, le disposizioni in tema di legittimazione di cui agli articoli 280 e seguenti del codice civile.